Approvate le modifiche alla legge sul sovraindebitamento per famiglie e piccole imprese.
Ora è più facile sdebitarsi, con regole più semplici
Con la pubblicazione sul Supplemento ordinario n. 43/L del 24 dicembre 2020 è stata anticipata l’entrata in vigore di una parte delle modifiche previste nel Codice della crisi e dell’insolvenza in materia di sovraindebitamento, con l’obiettivo di aiutare imprenditori e famiglie già in difficoltà economica e aggravate a causa dell’emergenza da Covid-19.
Le modifiche riguardano la composizione delle crisi da sovraindebitamento che sovviene ai debitori “non assoggettabili al fallimento per dimensioni e caratteristiche soggettive” (ad esempio famiglie, piccoli imprenditori e imprese agricole) che hanno difficoltà a onorare i propri debiti.
Queste le principali modifiche introdotte:
- è stata modificata la definizione di consumatore, che ricomprenderà anche la persona fisica contemporaneamente socia di società di persone, purché il suo sovraindebitamento riguardi i soli debiti personali;
- è stata soppressa la previsione secondo cui, relativamente ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’Iva e alle ritenute operate e non versate, era possibile esclusivamente la dilazione del pagamento e non anche lo stralcio;
- l’accordo di composizione della crisi della società produrrà i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
- i membri di una medesima famiglia (compresi il coniuge ed i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla Legge n. 76 del 20 maggio 2016) potranno presentare un’unica procedura per la risoluzione della crisi, sia se sono conviventi sia se il sovraindebitamento ha un’origine comune;
- possono essere oggetto di falcidia o ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
- saranno previste sanzioni processuali per il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; in sede di omologa saranno limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore (in violazione dell’art. 124 bis TUB) e quelle dell’Amministrazione finanziaria quando la sua adesione è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze necessarie e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.;
- il debitore persona fisica “meritevole” che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, potrà accedere all’esdebitazione una sola volta, fatto salvo l’obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti (tra le quali non rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma erogati) tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10 per cento;
- alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi andrà allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, la completezza e attendibilità della documentazione depositata, l’indicazione presunta dei costi della procedura.
Tuttavia non bastano gli interventi normativi. Occorrono strumenti adeguati affinché il debitore privato in grave difficoltà, ma capace di ripartire, possa essere accompagnato nel percorso di transizione. Occorrono risorse e prevedere forme di sostegno economico che significa mettere in atto adeguati sistemi di garanzia a favore dei debitore e definendo una strada alternativa alla progressiva espansione di attività finanziarie di natura criminosa.
Per informazioni e consulenza è possibile contattare
- la Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla” – tel. 0835314616
- l’Associazione Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà “ – cell. 3664487510.
Matera 04-01-2020
firmato
padre Basilio Gavazzeni – Presidente della Fondazione Lucana Antiusura “Mons. Vincenzo Cavalla”
Angelo Festa – Presidente Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà”